La sentenza del Consiglio di Stato
Rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che portano a una modifica radicale dell’edificio preesistente.
Così, richiamando un proprio precedente orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907; 12 maggio 2022, n. 3750), il Consiglio di Stato ha sostenuto che «la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell’edificio preesistente, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio». I giudici partono da una considerazione: ciò che differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio che implica un consumo di suolo del tutto nuovo.